Legittima difesa e demagogia giudiziaria
Troppo frequentemente
si invocano modifiche della legislazione penale per introdurre sanzioni più
pesanti. Utilizzare il diritto penale come uno strumento contro i cosiddetti nemici
sociali è una tentazione ricorrente. Oggettivamente concepire la legge penale e
la pena come “armi” per combattere i nemici del popolo, identificati come tali dalle
ideologie populiste del momento, è un fenomeno non nuovo nella nostra storia
repubblicana. Tuttavia, il clima di una persistente campagna elettorale che
strumentalizza le paure e i sentimenti di insicurezza, fanno temere seriamente per la
stabilità dei principi del garantismo liberale. Acutamente il giurista Fiandaca
ha ricordato che questa «funzionalizzazione
politica in chiave populista ha raggiunto punte estreme, ad esempio, nel caso
del diritto penale della Germania nazista (che assunse il “sano sentimento
del popolo” a criterio ultimo della punibilità) e in quello del diritto
penale della Russia sovietica (che elevò a criterio decisivo del punibile gli
interessi del proletariato interpretati alla luce della coscienza
rivoluzionaria)».
E’ evidente che la nostra classe politica è assai distante da tali estremismi.
Restano, comunque, assai allarmanti alcune dichiarazioni rilasciate da politici
che hanno in comune «il vizio autoritario
di selezionare soggetti pericolosi da bandire dalla società in quanto nemici
che attentano alla sicurezza del popolo sano (questa volta immigrati da
allontanare e criminalizzare, Rom da sgomberare, ladri e rapinatori da
neutralizzare con una “legittima difesa” senza limiti, pene
draconiane insieme a Daspo e agenti sotto copertura per i corrotti; e, più in
generale, riaffermazione del primato e irrigidimento della pena detentiva, con
eliminazione o riduzione dello spazio delle misure alternative, ecc.)»(Giovanni Fiandaca).
si invocano modifiche della legislazione penale per introdurre sanzioni più
pesanti. Utilizzare il diritto penale come uno strumento contro i cosiddetti nemici
sociali è una tentazione ricorrente. Oggettivamente concepire la legge penale e
la pena come “armi” per combattere i nemici del popolo, identificati come tali dalle
ideologie populiste del momento, è un fenomeno non nuovo nella nostra storia
repubblicana. Tuttavia, il clima di una persistente campagna elettorale che
strumentalizza le paure e i sentimenti di insicurezza, fanno temere seriamente per la
stabilità dei principi del garantismo liberale. Acutamente il giurista Fiandaca
ha ricordato che questa «funzionalizzazione
politica in chiave populista ha raggiunto punte estreme, ad esempio, nel caso
del diritto penale della Germania nazista (che assunse il “sano sentimento
del popolo” a criterio ultimo della punibilità) e in quello del diritto
penale della Russia sovietica (che elevò a criterio decisivo del punibile gli
interessi del proletariato interpretati alla luce della coscienza
rivoluzionaria)».
E’ evidente che la nostra classe politica è assai distante da tali estremismi.
Restano, comunque, assai allarmanti alcune dichiarazioni rilasciate da politici
che hanno in comune «il vizio autoritario
di selezionare soggetti pericolosi da bandire dalla società in quanto nemici
che attentano alla sicurezza del popolo sano (questa volta immigrati da
allontanare e criminalizzare, Rom da sgomberare, ladri e rapinatori da
neutralizzare con una “legittima difesa” senza limiti, pene
draconiane insieme a Daspo e agenti sotto copertura per i corrotti; e, più in
generale, riaffermazione del primato e irrigidimento della pena detentiva, con
eliminazione o riduzione dello spazio delle misure alternative, ecc.)»(Giovanni Fiandaca).
Preliminarmente è
necessario ricordare che la «politica criminale» è un’articolazione della «politica
sociale», che opera per ridurre e, al limite, ad eliminare i comportamenti
devianti ritenuti socialmente più gravi, appunto “criminali”. Ci si avvale non
solo di quella che è definita «giustizia penale», ma anche degli interventi, da
cui il fenomeno sociale «criminalità» possa essere represso e prevenuto. Pertanto,
la «politica del diritto penale», è l’insieme delle decisioni politiche aventi
ad oggetto il segmento penalistico dell’ordinamento giuridico, sia nella
definizione di ciò che è “reato”, sia nell’individuazione delle modalità della
relativa prevenzione e repressione.
necessario ricordare che la «politica criminale» è un’articolazione della «politica
sociale», che opera per ridurre e, al limite, ad eliminare i comportamenti
devianti ritenuti socialmente più gravi, appunto “criminali”. Ci si avvale non
solo di quella che è definita «giustizia penale», ma anche degli interventi, da
cui il fenomeno sociale «criminalità» possa essere represso e prevenuto. Pertanto,
la «politica del diritto penale», è l’insieme delle decisioni politiche aventi
ad oggetto il segmento penalistico dell’ordinamento giuridico, sia nella
definizione di ciò che è “reato”, sia nell’individuazione delle modalità della
relativa prevenzione e repressione.
Detto questo, la «politica
del diritto penale» è qualcosa di decisamente serio per essere affidata a
chiacchere da bar, a pulsioni punitive e bisogni di sicurezza oggi emotivamente
diffusi, forse più che in passato. Nella nostra democrazia costituzionale, ci
ricorda Fiandaca, «è in linea di
principio contestabile che le scelte di politica penale (in quanto incidenti in
senso limitativo sulle libertà fondamentali costituzionalmente rilevanti)
possano desumere la loro ragione giustificatrice, in termini razionali e
valoriali, dalla mera volontà della maggioranza». Come voterebbero oggi la maggior parte degli italiani dinanzi al
quesito: «desiderate reintrodurre la pena di morte
nel nostro Ordinamento?».
del diritto penale» è qualcosa di decisamente serio per essere affidata a
chiacchere da bar, a pulsioni punitive e bisogni di sicurezza oggi emotivamente
diffusi, forse più che in passato. Nella nostra democrazia costituzionale, ci
ricorda Fiandaca, «è in linea di
principio contestabile che le scelte di politica penale (in quanto incidenti in
senso limitativo sulle libertà fondamentali costituzionalmente rilevanti)
possano desumere la loro ragione giustificatrice, in termini razionali e
valoriali, dalla mera volontà della maggioranza». Come voterebbero oggi la maggior parte degli italiani dinanzi al
quesito: «desiderate reintrodurre la pena di morte
nel nostro Ordinamento?».
Quanto sopra detto, è
indispensabile per affrontare una riflessione circa la tanto decantata riforma della
legittima difesa. Sono in campo diverse proposte di modifica dell’ art. 52 del
codice penale (tra l’altro sconosciuto ai tanti), al fine di favorire prima ai
cittadini e poi alla magistratura di individuare con maggiore certezza gli
spazi di una autodifesa legittima. Difficile riassumerle in poche battute e
entrarne nel merito. Una cosa, tuttavia, è certa: nessuna modifica legislativa potrà esentare da indagini e accertamenti
giudiziali anche approfonditi colui il quale uccide o ferisce qualcuno allo
scopo di difendersi da un’aggressione. Se tali accertamenti sono inevitabili nella
commissione di reati decisamente meno gravi, non si vede come legittimamente
prescinderne nel caso ben più grave dell’ uccisione di un uomo (l’uccisione è
stata veramente giustificata dalla necessità di difendersi, la reazione è stata
manifestamente eccessiva trascendendo la necessità di autodifesa ecc.). E’, inoltre,
impossibile cambiare l’ istituto della legittima difesa, eliminando dai suoi presupposti
il requisito della «proporzione» tra aggressione e reazione difensiva. Recentemente
l’Associazione italiana dei professori di diritto penale, ha rammentato che il
requisito della proporzione è in ogni caso implicito nello stesso concetto di «necessità»
di difendersi: una difesa manifestamente «sproporzionata
cesserebbe di essere difesa e assumerebbe i contenuti di un’ offesa». La
nostra Costituzione riconosce un rango prioritario ai beni della vita e dell’
integrità personale (anche degli stessi delinquenti!). Quindi, nessuna
maggioranza parlamentare può assurgere la sicurezza dei cittadini a principio
giustificativo di una trasformazione della legittima difesa in un diritto di
difesa svincolato da limiti invalicabili, quasi si trattasse di una
incondizionata licenza di uccidere. Una eventuale riforma – avvertono i
penalisti – in questo senso sarebbe sicuramente illegittima, per violazione di
principi costituzionali, sovranazionali e internazionali.
indispensabile per affrontare una riflessione circa la tanto decantata riforma della
legittima difesa. Sono in campo diverse proposte di modifica dell’ art. 52 del
codice penale (tra l’altro sconosciuto ai tanti), al fine di favorire prima ai
cittadini e poi alla magistratura di individuare con maggiore certezza gli
spazi di una autodifesa legittima. Difficile riassumerle in poche battute e
entrarne nel merito. Una cosa, tuttavia, è certa: nessuna modifica legislativa potrà esentare da indagini e accertamenti
giudiziali anche approfonditi colui il quale uccide o ferisce qualcuno allo
scopo di difendersi da un’aggressione. Se tali accertamenti sono inevitabili nella
commissione di reati decisamente meno gravi, non si vede come legittimamente
prescinderne nel caso ben più grave dell’ uccisione di un uomo (l’uccisione è
stata veramente giustificata dalla necessità di difendersi, la reazione è stata
manifestamente eccessiva trascendendo la necessità di autodifesa ecc.). E’, inoltre,
impossibile cambiare l’ istituto della legittima difesa, eliminando dai suoi presupposti
il requisito della «proporzione» tra aggressione e reazione difensiva. Recentemente
l’Associazione italiana dei professori di diritto penale, ha rammentato che il
requisito della proporzione è in ogni caso implicito nello stesso concetto di «necessità»
di difendersi: una difesa manifestamente «sproporzionata
cesserebbe di essere difesa e assumerebbe i contenuti di un’ offesa». La
nostra Costituzione riconosce un rango prioritario ai beni della vita e dell’
integrità personale (anche degli stessi delinquenti!). Quindi, nessuna
maggioranza parlamentare può assurgere la sicurezza dei cittadini a principio
giustificativo di una trasformazione della legittima difesa in un diritto di
difesa svincolato da limiti invalicabili, quasi si trattasse di una
incondizionata licenza di uccidere. Una eventuale riforma – avvertono i
penalisti – in questo senso sarebbe sicuramente illegittima, per violazione di
principi costituzionali, sovranazionali e internazionali.
Giuseppe Conte e
Alfonso Bonafede, sono studiosi di diritto, prima ancora che premier e ministro
della Giustizia. Non avendo rinnegato la loro formazione di provenienza (almeno
si spera), confidiamo che si adopereranno per evitare stravolgimenti o soluzioni
illegittime. La politica non può fare a meno della competenza dei penalisti per
l’eventuale riscrittura dell’ art. 52. Del resto – come è stato rilevato da tanti
osservatori – la stessa formazione di diversi componenti di questo governo, dimostra
che i professori servono. E servono più di prima
Alfonso Bonafede, sono studiosi di diritto, prima ancora che premier e ministro
della Giustizia. Non avendo rinnegato la loro formazione di provenienza (almeno
si spera), confidiamo che si adopereranno per evitare stravolgimenti o soluzioni
illegittime. La politica non può fare a meno della competenza dei penalisti per
l’eventuale riscrittura dell’ art. 52. Del resto – come è stato rilevato da tanti
osservatori – la stessa formazione di diversi componenti di questo governo, dimostra
che i professori servono. E servono più di prima
Antonio Salvati
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